Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 27/12/2002 n. 289

10. è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia.

11. è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la Legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

3. è autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

4. Il comma 1 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

5. Il comma 2 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della Legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.

7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

8. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 40 (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla Legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla Legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.

2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

4. L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata Legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.

5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo naziona-

Art. 41 (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarieta)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di Legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonchè concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perchè predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del Decreto-Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del Decreto- Legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo le parole: "nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002" sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del Decreto-Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All'articolo 3, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".

5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L'intervento di cui all'articolo 15 del Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del Decreto-Legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.

8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.

9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla Legge 20 maggio 1975, n.

10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

Pagina 19/35 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional